Il rapinatore che, in occasione di una rapina, indossi la mascherina, vedrà contestarsi l’aggravante speciale del travisamento di cui all’art. 628, III comma, n.1 c.p.
Lo ha stabilito la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712 depositata il 17 gennaio 2022.
Ma quando sussiste questa aggravante? Secondo l’orientamento consolidato della giurispudenza, la circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina sussiste ogniqualvolta sia posta in essere anche una lieve alterazione dell’aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsivoglia mezzo, anche rudimentale, purchè idoneo a render difficoltoso il riconoscimento del soggetto (Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 3 aprile 2014, n. 21890 e Cass. Pen., Sez. II, 27 aprile 2011, n. 18858). Alla luce di ciò, l’aggravante sussiste anche quando, a titolo esemplificativo, il rapinatore indossa sul volto una calza di seta o un cappellino con visiera ed occhiali scuri.
La ratio dell’aggravante è individuabile nella maggiore pericolosità dell’aggressore, che, consapevole di essere irriconoscibile, è indotto a superare ogni prudenza, e nel maggior timore che egli incute nella vittima.
Ancora, la circostanza che il rapinatore venga successivamente riconosciuto non fa venir meno l’applicabilità dell’aggravante. Inoltre, in ipotesi di concorso di più persone nel delitto di rapina, è sufficiente che una sola di esse sia travisata perche ricorra l’aggravante.
Nella ipotesi di specie il rapinatore era stato condannato in appello per il delitto di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, III comma, n. 1 c.p. proprio perchè, in occasione della commissione del reato, aveva indossato la mascherina. Tuttavia, il difensore del rapinatore aveva sostenuto che, nel caso di specie, la circostanza aggravante contestata non sussisstesse, atteso che l’imputato aveva indossato la mascherina perchè detto comportamento era stato reso obbligatorio dalla normativa emergenziale dettata per arginare il Covid-19 e non al fine di rendersi irriconoscibile.
La Suprema Corte ha tuttavia riconosciuto sussistente l’aggravante, ritenendo il travisamento operato con la mascherina “materialmente collegato alla commissione del delitto e comunque idoneo a rendere
difficoltoso il riconoscimento dell’autore del fatto (Sez. 2, Sentenza n. 56937 del
20/11/2017 Rv. 271667 – 01). La presenza di un evidente nesso di necessaria
occasionalità con il fatto illecito contestato esclude la possibilità di ritenere tale
condotta alla stregua di mero adempimento del dovere“.
Ciò significa che la circostanza che il comportamento materiale fosse imposto dalle disposizioni volte a contenere l’emergenza sanitaria è ininfluente, unicamente rilevando l’idoneità del comportamento al fine suindicato, accompagnato dalla consapevole finalizzazione del comportamento.